Scopri come destinare
il tuo 5 x 1000 a Karibuni ODV

Si può fare molto, sempre di più per loro… Più saremo e più faremo!

 

C.F. 02853130132

Il cinque per mille (o 5 per mille) viene introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nell’anno di imposta 2006 prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5% della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:

  1. volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
  2. enti della ricerca sanitaria
  3. ricerca scientifica o delle Università

Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il modello integrativo CUD, il modello 730/1-bis redditi, il modello unico persone fisiche ) il codice fiscale dell’ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.

Nel suo primo anno l’iniziativa ha ottenuto un ottimo risultato: oltre il 60% dei contribuenti ha espresso la sua volontà di donare il cinque per mille ad enti no profit; per dare un termine di paragone nello stesso anno l’otto per mille è stato utilizzato dal 41% dei contribuenti.

Per portare in Kenya sostegno ai bambini e lavoro alle loro famiglie! Per aiutare questo popolo ad auto-sostenersi per poter vivere nella loro amata terra, senza dover abbandonare le proprie radici, la propria famiglia, questo è il loro desiderio!

E’ possibile destinare il 5×1000 anche per il 2019/20 ad associazioni no-profit

di propria scelta, con le stesse modalità e regole dell’anno precedente. Invitiamo tutti a scegliere ancora una volta l’opzione del cinque per mille, sia perchè rimane una grande opportunità di aiuto, sia per lanciare un messaggio forte allo Stato, per mostrare quanto la società civile sia attenta alla costruzione di un presente e di un futuro migliore.

Profili economico-giuridici

Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all’organizzazione prescelta (con l’indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell’IRPEF.

Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell’imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.

Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l’istituto del cinque per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche…) al di fuori dell’usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio no taxation without representation). In tale prospettiva, l’intento del cinque per mille non è solo l’individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell’individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.

Il cinque per mille rappresenta inoltre un’applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

Il cinque per mille è stato oggetto di dibattito per quanto attiene alle modalità di attuazione individuate dal legislatore, in quanto si ritiene necessario da un lato garantire l’autonomia degli enti finanziati, dall’altro lato il loro effettivo perseguimento dell’interesse generale.